
L’articolo 4, comma 2 del DPR n. 74/2013 sancisce infatti che “L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.”
Al di fuori di questi periodi, gli impianti termici “possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque,con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”.