COMO – Varie segnalazioni alle Forze dell’ordine da tutta la provincia relative al fenomeno dei “falsi venditori”, i quali si presenterebbero a privati cittadini, in modo da raggirarli, approfittando soprattutto della debolezza di persone sole o con reddito medio-basso.
Al fine di arginare il fenomeno in esame, che rischia di ingenerare allarme sociale, aumentando il senso di insicurezza collettiva, la Prefettura di Como ha provveduto a conferire rinnovato impulso alla “buona prassi” degli incontri pubblici organizzati sul territorio da personale dell´Arma dei Carabinieri e delle altre Forze di Polizia, d´intesa con Amministrazioni comunali, Associazioni di categoria, Circoli e Patronati, in modo da fornire ai cittadini (con particolare riferimento alle categorie deboli della popolazione) consigli pratici per una maggiore sicurezza.
Parallelamente, appare opportuno attirare la responsabile attenzione di codeste Società in ordine ad un più scrupoloso rispetto della disciplina di settore relativa alla fornitura dei contratti di energia, anche ai fini di una preventiva comunicazione al Comune, con congruo anticipo, in ordine ad eventuali iniziative commerciali in corso.
Risulta, infatti, allo scrivente che non sempre i competenti Uffici Comunali sarebbero al corrente della presenza sul territorio di operatori commerciali impegnati in “visite a domicilio” dei clienti per conto di società di vendita.
Altre volte, invece, sarebbe pervenuta formale comunicazione in tal senso allo Sportello Unico comunale o al protocollo dell’ente nello stesso giorno di inizio dell’attività commerciale, con conseguente impossibilità per l’Amministrazione comunale di veicolare informazioni corrette alla cittadinanza ovvero di esperire gli opportuni controlli.
In questo contesto, deve rimarcarsi l’esigenza di garantire la puntuale osservanza delle prescrizioni del codice di condotta commerciale volte ad assicurare la corretta identificazione del personale di vendita da parte dei clienti finali contattati al di fuori dei locali commerciali del venditore, mediante esibizione di un documento identificativo contenente un codice personale dell’agente e un recapito telefonico del venditore in grado di confermare l’identità dell’agente medesimo, con divieto di indicare recapiti telefonici diversi.