In Lombardia dalle 23 scatta il coprifuoco. L’autocertificazione

Caterina Franci 22 Ottobre 2020

Attualità

ERBA – Questa sera sarà la prima notte di coprifuoco in Lombardia, una misura in vigore con l’ordinanza del Ministero della Salute dopo la richiesta avanzata da Regione Lombardia e con i sindaci di tutte le città capoluogo di provincia  per contenere l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autocertificazione. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

AUTOCERTIFICAZIONE – QUI IL MODELLO DA COMPILARE

Le forze dell’ordine sorveglieranno il rispetto dell’ordinanza. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020 (da 400 euro a 3 mila euro).

Tutte le misure in vigore in Lombardia
Non è l’unica nuova misura di contenimento del virus prevista: Regione Lombardia, in accordo con i sindaci lombardi, ha varato propria ordinanza che interessa le attività economiche, le scuole superiori e gli sport.

Ecco un riepilogo di tutte le misure  previste a partire da oggi, 22 ottobre:

CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:

grandi strutture di vendita,
esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali.

Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

generi alimentari,
alimenti e prodotti per animali domestici,
prodotti cosmetici e per l’igiene personale,
prodotti per l’igiene della casa,
piante e fiori e relativi prodotti accessori.
Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l’ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

SAGRE E FIERE

È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Con l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre vengono inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:

MISURE ANTI-MOVIDA

​​​​Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti.

Con la chiusura degli esercizi pubblici all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;

Sono chiusi i distributori h24 di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);

E’ vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;

E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

DIDATTICA A DISTANZA

A partire dal 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l’intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza. Sono escluse le attività di laboratorio, che possono essere svolte in presenza. Alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile.

Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.

SPORT DI CONTATTO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti individualmente. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona.

ACCESSO ALLE RSA

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.

Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.