ERBA – Imu e Tasi, scatta domani il tasse day: scadono infatti martedì 16 giugno i termini per pagare gli acconti delle tasse sui servizi e sulle seconde case.
A livello nazionale le famiglie italiane sono chiamate a pagare quasi 12 miliardi per i soli acconti, di cui 9,7 per l’Imu e 2,3 per la Tasi. Ma vediamo a Erba come è la situazione e come pagarla nel caso in cui si sia aspettato fino all’ultimo giorno o, in extremis, cosa bisognerà fare se si lascerà scadere il termine.
Innanzitutto va detto che per l’anno 2015 sono state confermate le aliquote IMU-TASI deliberate nel 2014: a parità di condizioni, l’importo dovuto nel 2015 è pertanto il medesimo già versato per l’anno 2014, salvo per le aree edificabili in quanto oggetto di valutazione annuale.
Il Comune di Erba ha stilato un vero e proprio vademecum per informare tutti su cosa c’è da pagare e cosa no.
IUC – COMPONENTE IMU 2015
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: possesso di fabbricati e di aree fabbricabili.
SOGGETTI PASSIVI: proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; il concessionario di aree demaniali, il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria; assegnatario della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
UNITA’ IMMOBILIARI NON ASSOGGETTATE AI FINI IMU: l’imposta municipale propria non si applica: all’abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (ossia quelle accatastate come C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali indicate); alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fabbricati rurali ad uso strumentale; ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
ALIQUOTE E DETRAZIONI: il versamento dell’imposta è dovuto per le altre tipologie di immobili, sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite con deliberazione C.C. n. 27 del 28.04.2014, confermate per l’annualità 2015, e più precisamente utilizzando: 0,43% per abitazione principale cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze (quota interamente a favore del Comune) 0,82% per le unità immobiliari produttive appartenenti alla categoria D) di cui: quota 0,76% a favore dello Stato; quota 0,06% a favore del Comune 0,87% per tutte le altre tipologie di immobili (quota interamente a favore del Comune) Ufficio Tributi Via Diaz c/o Villa Tagliabue Per informazioni di carattere generale: orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13:15 lunedì/giovedì dalle 16 alle 19 tel. 031/615.256 – 287 – 216 – email: comune.erba@comune.erba.co.it dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, e non per la quota di possesso.
AGEVOLAZIONI:
• sono assimilate all’abitazione principale e pertanto escluse dal versamento IMU, previa presentazione di specifica dichiarazione, le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; la detrazione per abitazione principale si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
IUC – COMPONENTE TASI 2015
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: possesso o detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, ivi compresa l’abitazione principale così come definita ai fini IMU.
SOGGETTI PASSIVI: chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili.
IMPORTANTE: in caso di pluralità di possessori o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale, ovvero, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti titolari di diritti reali sull’immobile, in ragione della loro quota di possesso e applicando la specifica aliquota di riferimento; in caso di contitolarità di diritti reali, qualora l’immobile sia occupato da uno o più contitolari, questi ultimi sono tenuti al pagamento unicamente per la loro quota di possesso e applicando la specifica aliquota di riferimento; nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo del tributo calcolato applicando l’aliquota prevista per le unità immobiliari non destinate ad abitazione principale, mentre la restante parte (70%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare calcolata applicando l’analoga aliquota. Si precisa che, fatte salve le specifiche esenzioni/esclusioni previste e di seguito elencate, la TASI è dovuta anche sulle UNITA’ IMMOBILIARI NON ASSOGGETTATE AI FINI IMU.
ALIQUOTE: il versamento dell’imposta è dovuto sulla base delle aliquote stabilite con deliberazione C.C. n. 28 del 28.04.2014, confermate per l’annualità 2015 e più precisamente utilizzando: 0,25% per abitazione principale e relative pertinenze 0,17% per abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; 0,19% per i fabbricati non destinati ad abitazione principale e per le aree edificabili; 0,10% per i fabbricati rurali strumentali.
NON SONO STATE PREVISTE DETRAZIONI AI FINI TASI.
IUC 2015 – COMPONENTI IMU E TASI BASE IMPONIBILE: per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore si ottiene applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori: – 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7; – 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; – 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; – 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con eccezione dei fabbricati categoria D/5 il cui moltiplicatore è 80; – 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (previa presentazione di specifica dichiarazione), nonchè dei fabbricati di interesse storico o artistico; per le aree edificabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2015. Con delibera di G.C. n. 125/2014, il Comune di Erba ha definito i valori venali di riferimento IUC anno 2014, attualizzata per l’anno 2015 come da tabella allegata. per i terreni agricoli: vedasi il paragrafo ESENZIONI/ESCLUSIONI.
ESENZIONI/ESCLUSIONI: gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), i) del D.Lgs. n. 504 del 1992; le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, regolarmente iscritti nella previdenza agricola, sulle quali vengono esercitate le attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, in quanto opera la finzione giuridica di “terreni agricoli”ai sensi dell’articolo 2, c. 1, lettere b) del D.Lgs. n. 504 del 1992. i terreni agricoli: per l’IMU ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504 del 1992; per la TASI ai sensi dell’art. 1 c. 669 L. 147/2013. • sono altresì esenti, ai soli fini TASI, i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi. A.I.R.E. – Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (art. 9 bis D.L. 28/03/2014 n. 47): “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. Tale unità immobiliare, previa presentazione di specifica autocertificazione, è pertanto esente ai fini IMU, e le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
NON SONO STATE PREVISTE AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI IN USO GRATUITO.
VERSAMENTI ORDINARI: 1^ rata pari al 50% dell’imposta dovuta, con facoltà di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro martedì 16 giugno 2015; 2^ rata a saldo entro mercoledì 16 dicembre 2015; TRAMITE MODELLO DI PAGAMENTO F24 OVVERO TRAMITE APPOSITO BOLLETTINO DI PAGAMENTO IMU E TASI DISPONIBILE PRESSO GLI UFFICI POSTALI, INSERENDO I SEGUENTI CODICI
E’ possibile effettuare il conteggio dell’importo dovuto, nonché la stampa del modello F24 relativo al versamento IUC – componente IMU e TASI 2015, direttamente sul sito www.comune.erba.co.it nella sezione TRIBUTI COMUNALI alla voce “Calcolo online IUC anno 2015”.
DICHIARAZIONI: il termine per la presentazione della dichiarazione IMU e TASI è stabilito nel 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui le modifiche si sono verificate; è prevista la presentazione di specifiche dichiarazioni (www.comune.erba.co.it – sezione Modulistica – Uff. Tributi) per ottenere la riduzione (IMU/TASI) per i fabbricati inagibili, per l’assimilazione IMU ad abitazione principale delle abitazioni di anziani e disabili residenti in Istituti di ricovero e per le agevolazioni IUC previste dalla norma per i soggetti iscritti all’AIRE.
“RAVVEDIMENTO OPEROSO”: il contribuente potrà procedere alla regolarizzazione del tardivo versamento applicando all’imposta non versata la sanzione del 3%, se effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza, del 3,33% per quelli a partire dal 31° giorno ed entro 90 giorni, del 3,75% oltre i 90 giorni ed entro un anno dall’omissione/errore. Per i primi 15 giorni la sanzione è pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo. Il tasso d’interesse sul tardivo versamento dell’imposta non versata, calcolato con maturazione giornaliera dalla data di scadenza a quella di effettivo versamento, è dello 0,5%.