Coronavirus. Spostamenti, spesa, chiusure: ecco cosa c’è da sapere

Miryam Colombo 23 Marzo 2020

Attualità

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ERBESE – È possibile lasciare il comune di residenza? Ci si può spostare in un altro paese per fare la spesa? Quali sono i motivi che giustificano gli spostamenti? Sono queste alcune delle domande più frequenti emerse a seguito della pubblicazione degli ultimi decreti, nazionale e regionale, per contrastare la diffusione del Coronavirus. Ecco alcune risposte.

Regole valide in tutta Italia fino al 3 aprile in base al DPCM del 22 marzo (QUI il testo):

Oltre a quelle già precedentemente in vigore (QUI il testo, che vengono estese fino al 3 aprile, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio introduce le seguenti norme:

  • Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (QUI l’allegato). La norma prevede diverse eccezioni e la possibilità per chi fa parte della filiera delle attività nell’allegato 1 di rimanere aperto comunicandolo alla Prefettura.
  • È fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Per quanto riguarda la spesa, se ci sono dei prodotti assolutamente necessari che non si possono acquistare nel comune in cui ci si trova, ci si potrà recare nel punto vendita aperto più vicino, anche se in altro comune. Restano in vigore le norme precedenti per quanto riguarda, ad esempio, la possibilità di andare anche fuori comune ad accudire parenti non autosufficienti.
  • Le persone devono rimanere nel luogo in cui si trovano. Non è più consentito lo spostamento per il rientro alla propria residenza o domicilio.

 

Regole aggiuntive valide solo in Lombardia fino al 15 aprile, in base alle ordinanze del 21 marzo (QUI l’ordinanza) e del 22 marzo (QUI l’ordinanza):

  • Vietati assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici e in caso di contravvenzione sarà comminata sanzione di € 5.000
  • Sospensione attività lavorativa per operatori sanitari con temperatura corporea oltre 37,5°
  • Sospensione dell’attività lavorativa nelle amministrazioni pubbliche fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità
  • Divieto di accesso nelle sedi degli enti pubblici con temperatura corporea oltre 37,5°
  • Chiusura delle attività degli studi professionali salva quella di servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza (prevale la norma regionale perché più restrittiva del decreto)
  • È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza
  • Sono sospese le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività
  • Chiusura delle strutture ricettive (salvo che per l’accoglienza operatori sanitari e sedi reparti Covid-19) con obbligo per gli ospiti di lasciarle entro 72 ore
  • Non è consentito svolgimento sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non in prossimità delle proprie abitazioni
  • Possibilità di uscita con animali da compagnia nelle immediate vicinanze della residenza e comunque a distanza non superiore a 200 metri dalla stessa
  • Viene prorogata la chiusura delle scuole fino al 15 aprile

Sul sito del Ministero, al seguente link, è possibile consultare le risposte alle domande frequenti sul nuovo decreto.

Anche il Questore di Como, Giuseppe De Angelis, ha precisato alcune circostanze in una comunicazione diffusa questa mattina, lunedì: “In merito ad alcune problematiche, quale quelle relative allo spostamento da un comune all’altro quando ciò sia necessario per l’espletamento di necessità primarie della vita (a titolo esemplificativo basti pensare alla necessità di spostarsi nel comune vicino per acquistare medicinali quando la farmacia del proprio paese è chiusa e quella di turno si trova in comune limitrofo, o quando nelle piccole frazioni non vi è nessun esercizio per la vendita di alimentari aperto) si precisa che dette situazioni sono da ritenersi riconducibili alle ‘assolute urgenze’ enunciate sempre dall’ordinanza in argomento”.