Bruciare i residui vegetali: deroga agli agricoltori di montagna

Lorenzo Colombo 20 Ottobre 2014

Attualità, Politica

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sterpaglieMILANO – Approvate dalla Giunta Regionale le disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali. “Regione Lombardia ha introdotto questa deroga – spiega il Presidente dell’VIII Commissione (Agricoltura, Montagna, Foreste e Parchi) in Regione Lombardia, Alessandro Fermi  – in particolare per gli agricoltori di montagna, in modo che possano bruciare i residui, nel rispetto delle normative vigenti sulla tutela della salute e dell’ambiente. Abbiamo insomma recepito le esigenze del territorio, riducendo costi e la burocrazia”.

“La norma nazionale (d.lgs. 152/06) – illustra il Consigliere Fermi – prevede il divieto di combustione all’aperto di residui vegetali, in quanto costituisce gestione illecita di rifiuti. A tale divieto generale è stata applicata la deroga, con il nuovo articolo 182, comma 6 bis, (come convertito con Legge n.116/14), che consente l’attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità predefinite dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale effettuate nel luogo di produzione“.

“Tale attività di smaltimento – prosegue Fermi – costituisce pertanto una pratica agricola residuale rispetto a una diversa e più corretta gestione dei residui vegetali. E’ prevista, tuttavia, la possibilità che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale sospendano, differiscano o vietino tale attività per ragioni di tutela della salute umana (con particolare riferimento all’inquinamento atmosferico), fermo restando che la combustione di quantitativi superiori a tali piccoli cumuli rimane vietata tutto l’anno, senza possibilità di introdurre deroghe né a livello regionale né a livello locale”.

Per ragioni di tutela della salute e della qualità dell’aria si propone di introdurre la limitazione delle combustioni all’aperto nella fascia temporale dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, limitatamente ai piccoli cumuli consentiti dalla norma nazionale”. “Restano vincolanti alcune norme – precisa Fermi -: che i residui vegetali agricoli o forestali derivino da terreni situati in zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria; che ci si trovi in assenza di impatti diretti di fumi e di emissioni sulla popolazione e sulle abitazioni circostanti; che sussistano le condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera rilevabili dal sito ufficiale di Arpa; che ci si trovi in assenza di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione”.